(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 131 del 26 novembre 1991) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Sistema cartografico informatizzato 1. La giunta regionale adotta tutte le misure tecniche ed amministrative per dotare il servizio "urbanistica e cartografia" di un sistema cartografico informatizzato per la raccolta, elaborazione e diffusione dei dati territoriali necessari per l'attuazione del PPAR e per le altre eventuali esigenze di pianificazione e governo del territorio. 2. La Regione concede altresi' contributi alle province per la realizzazione e il funzionamento presso le stesse di una strumentazione analoga a quella prevista dal comma 1. 3. Le province esercitano un ruolo di coordinamento e assistenza tecnico funzionale per la realizzazione del sistema di cui al comma 1 da parte dei comuni, in particolare di quelli sprovvisti di adeguata struttura tecnico operativa.