(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 131
                        del 26 novembre 1991)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                 Sistema cartografico informatizzato
 
   1.  La  giunta  regionale  adotta  tutte  le  misure  tecniche  ed
amministrative per dotare il servizio "urbanistica e cartografia"  di
un  sistema cartografico informatizzato per la raccolta, elaborazione
e diffusione dei dati territoriali  necessari  per  l'attuazione  del
PPAR  e  per  le altre eventuali esigenze di pianificazione e governo
del territorio.
   2. La Regione concede altresi' contributi  alle  province  per  la
realizzazione   e   il   funzionamento   presso   le  stesse  di  una
strumentazione analoga a quella prevista dal comma 1.
   3. Le province esercitano un ruolo di coordinamento  e  assistenza
tecnico funzionale per la realizzazione del sistema di cui al comma 1
da  parte dei comuni, in particolare di quelli sprovvisti di adeguata
struttura tecnico operativa.